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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.258. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
3.258.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 15;
all'articolo 4, dopo il comma 12-
ter, aggiungere il seguente:
12-quater. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, apportare le seguenti modifiche.
a) al comma 6, alla fine, aggiungere le seguenti parole:, ovvero in aumento fino a 0,9 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/1, A/2, A/10, C/1 e C/3 non locati;
b) il comma 8 è soppresso;
c) al comma 14, la lettera d) è soppressa.