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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.252. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
3.252.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 15;
all'articolo 4, dopo il comma 12-
ter, aggiungere i seguenti:
12-quater. All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modi toni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al sesto periodo dopo le parole: di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono aggiunte le seguenti: limitatamente alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati.
12-quinquies. Le risorse che si rendono disponibili, a seguito della previsione di cui al comma 12-bis, sono destinate dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, alla gestione e alla manutenzione del patrimonio esistente e a nuovi investimenti.
12-sexies. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, sono aggiunti i seguenti «Il regime della cedolare secca è adattabile anche dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, e loro Consorzi, in misura pari alla metà di quella indicata nel terzo periodo del presente comma. In caso di adozione dei regime di cui al precedente comma, non sono deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa dei soggetti ivi indicati gli ammortamenti e le spese relative agli immobili i cui proventi sono assoggettati all'imposta sostitutiva prevista nel medesimo comma».
12-septies. Agli oneri derivanti dai commi 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, valutati in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dei programmi del Ministero dell'economia e delle finanze.