Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) dopo il comma 2 dell'articolo 77, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza l'iscrizione ipotecaria di cui al presente articolo è preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva. Solo dopo trenta giorni da tale notifica si può procedere all'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili del debitore».