Al comma 4-bis, dopo il capoverso comma 4-septies, aggiungere il seguente:
«4-octies. Le limitazioni all'uso del contante di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano alle Case da gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente, già soggette a controllo pubblico e agli adempimenti previsti dagli articoli 24 e 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le sole operazioni di acquisto e vendita di mezzi di gioco».