Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 15.
dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:
Art. 3-ter.1. - (Liquidazione di enti e società pubbliche). - 1. In caso di liquidazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di enti o società partecipati al 100 per cento da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso.