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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.02. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
3.02.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1. - (Annullamento automatico da parte dei concessionari per la riscossione delle cartelle esattoriali prescritte). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, d'ora in poi denominati «concessionari per la riscossione», hanno l'obbligo di annullare d'ufficio le cartelle esattoriali notificate per tributi e crediti che, ai sensi delle leggi vigenti, risultano prescritti alla data di notifica della cartella esattoriale.
2. I concessionari per la riscossione che non abbiano provveduto ad annullare d'ufficio, ai sensi del comma 1, la cartella esattoriale prescritta, sono tenuti ad annullare la cartella medesima, verificata la fondatezza dell'istanza dell'interessato, entro il termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento dell'istanza medesima.
3. I concessionari per la riscossione sono tenuti a comunicare agli interessati sia il provvedimento di annullamento della cartella che quello di non accoglimento dell'istanza di cui al comma 2.
4. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sospende l'esecutività del titolo sino alla comunicazione di non accoglimento della istanza di cui al comma 3.
5. I concessionari per la riscossione devono essere dotati di apposito software che verifichi tempestivamente, e comunque prima della notifica, la data di prescrizione delle cartelle esattoriali.