Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 30 dicembre 2011, è aggiunto il seguente periodo: «I consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica rimangono assoggettati all'aliquota dello 0,0031 per ogni chilowattora».