Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 2 dell'articolo 63, dopo le parole «è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione» sono aggiunte le seguenti: «Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro».