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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.5. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
2.5.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 3:
dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
sopprimere il comma 15.