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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.3. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
2.3.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di semplificare l'onere della prova di cui all'articolo 110 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, per il settore della spedizione internazionale delle merci, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilisce con proprio decreto le categorie di spese e di componenti negativi sostenuti nei confronti di operatori residenti nei Paesi black list di cui al DM 23 gennaio 2002 il cui interesse economico non deve essere dimostrato trattandosi di spese indispensabili per lo svolgimento della spedizione internazionale. Con lo stesso decreto sono individuate le compagnie di navigazione internazionale aerea e marittima residenti nei Paesi black list di cui al DM 23 gennaio 2002, di cui si riconosce lo svolgimento in via prevalente ed effettiva dell'attività economica di vettore cargo aereo e marittimo. A tal fine rilevano i Manifesti Merci in Arrivo e in Partenza che quelle compagnie hanno presentato in via ricorrente negli ultimi due anni agli uffici doganali nazionali. Per le spese sostenute per i servizi internazionali resi dalle stesse compagnie non sussistono gli obblighi di dimostrazione di cui all'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.