Dopo il comma 13-quater, aggiungere il seguente:
13-quinquies. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 25 è sostituito dal seguente:
25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti previdenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali.
b) al comma 26, il primo periodo è soppresso.