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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.23. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
2.23.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Gli stabilimenti che utilizzano alcool etilico ad uso alimentare ad accisa assolta non sono obbligati alla tenuta dei registri cartacei e telematici, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 104 e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
10-ter. L'Agenzia delle Dogane è autorizzata ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più provvedimenti, per stabilire le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma precedente.

Conseguentemente all'articolo 3:
dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
sopprimere il comma 15.