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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.4. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
12.4.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al 4 per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e che è a carico del debitore:
a) in misura del 2 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario»;
2) il comma 6 è soppresso;
4) il comma 7-ter è soppresso.