Dopo il comma 11-sexies aggiungere il seguente:
11-sexies.1. Al fine di favorire la tempestività dei pagamenti, attraverso interventi di regionalizzazione del Patto di stabilità interno, il termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è prorogato al 30 novembre di ciascun anno. Il termine di cui al comma 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è prorogato al 31 ottobre di ciascun anno.