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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.010. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
12.010.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Interventi per la completa attuazione del decreto legislativo n. 23/2011 - Imposta di soggiorno).

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:
«1. I comuni possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. n relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico situati nel territorio comunale.
3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno.
4. Sono esenti dall'imposta i soggetti che soggiornano in strutture ricettive destinate esclusivamente al turismo giovanile, i minori e coloro che prendono alloggio in abitazioni locate a scopo turistico senza l'intermediazione di agenzie immobiliari il regolamento comunale dell'imposta, da adottarsi sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, può disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere ulteriori esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo».