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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.8. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
10.8.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, del decreto-legge n. 40, del 25 marzo 2010, convertito in legge n. 73, del 22 maggio 2010, il comma 2-ter è abrogato.

Conseguentemente all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
2. L'Autorità di pubblica sicurezza, per ragioni connesse alla legalità del gioco, alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza e della fede pubblica, dichiara inammissibili le istanze provenienti da soggetti sprovvisti di apposito titolo concessorio ovvero di espresso incarico conferito da soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi pubblici rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
3. Resta fermo il principio di personalità delle autorizzazioni di polizia di cui all'articolo 8 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis legge 1034/71.