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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.36. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
10.36.

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. Ai fini delle certificazioni ed accertamenti in materia di antimafia e di quanto previsto dall'articolo 24, commi 24 e 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è fatto obbligo alle società fiduciarie, ai trust e ai fondi di investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale od al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l'identità del soggetto mandante. È vietata la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipanti, anche indirettamente, mediante società fiduciarie, Trust o Fondi che non dichiarino l'identità del soggetto mandante. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le società concessionarie e le società per le quali è in corso l'ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono fornire, a richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l'elenco dei soci che detengono partecipazioni mediante società fiduciarie, trust o fondi. Per i fondi l'obbligo di dichiarazione previsto dal presente comma è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al cinque per cento del relativo patrimonio.