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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.32. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
10.32.

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. L'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 è sostituito dal seguente:
Art. 4. - (Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa). - 1. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero con autorizzazione o licenza inefficace, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo della suddetta autorizzazione o licenza, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.
2. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta concessione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da dieci a trenta mila euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo di concessione, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.
3. Gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 procedono alla immediata chiusura dell'esercizio e al sequestro delle attrezzature ivi contenute, destinate all'esercizio dell'attività di scommessa. In caso di condanna per uno dei reati di cui ai commi I e 2 le attrezzature sono confiscate.
4. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, è punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da cinquecento a cinquemila euro.
5. Fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai commi 1, 2 e 4, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità ad attività di gioco esercitate senza autorizzazioni o concessioni o ai soggetti che gestiscono o promuovono le predette attività illecite, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da venti mila a cento mila euro. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero ovvero a marchi, simboli, denominazioni di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per Conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte autorizzazioni di polizia o delle concessioni amministrative rilasciate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
6. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cento a mille euro. Se la partecipazione avviene a distanza su siti non autorizzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la pena dell'arresto è raddoppiata e l'ammenda non può essere inferiore a 800 euro.