Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. Al fine di rendere operative le linee di azione in materia di contrasto ai fenomeni di ludopatia conseguenti il gioco compulsivo, previste dall'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché dall'articolo 24, comma 23, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, lo 0,5 per cento dell'incremento annuale delle entrate erariali derivante dai giochi pubblici, è destinato al finanziamento di tali attività.