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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.29. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
10.29.

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. Al fine di realizzare parità di trattamento e di coordinare le convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi pubblici, ferme restando le norme previste dalla legge 7 luglio 2009, n. 88:
a) i requisiti di cui all'articolo 1, comma 78 della legge 23 dicembre 2010, n. 220, quelli di cui all'articolo 24, commi da 24 a 26, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e quelli previsti dal presente articolo, si applicano sia ai concessionari dei giochi pubblici su rete fisica sia a quelli con raccolta a distanza;
b) i requisiti di cui alla lettera a) trovano applicazione anche per le gare indette anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto legge n. 98 del 2011;
c) per gli effetti di cui alle lettere a) e b), i concessionari, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, sottoscrivono, a pena di decadenza del rapporto concessorio, appositi atti integrativi.