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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.24. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
10.24.

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito con il seguente:
2. La base imponibile per la scommessa tris, per le scommesse ad essa assimilabili, per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa e per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli è costituita dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa;
b) dopo il comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. La base imponibile per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nonché per le scommesse su eventi simulati, è costituita dall'intero ammontare delle somme che, in base al regolamento di ciascun gioco, non risultano restituite al giocatore;
c) all'articolo 4, comma 1, lettera b), il punto 3) è sostituito dal seguente:
3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nonché per le scommesse su eventi simulati, nella misura del 20 per cento della base imponibile. La modifica dell'aliquota si applica a partire dal 1o settembre 2012, sulla base di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da adottarsi entro il 31 agosto 2012, che definisca le modalità di calcolo e di versamento dell'imposta unica.