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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.21. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
10.21.

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:
9-quater.1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il secondo comma dell'articolo 14 del regolamento del concorso pronostici Enalotto, emanato con decreto ministeriale 29 ottobre 1957 del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1958, e successive modificazioni, è soppresso e così sostituito: «Quando le categorie dei vincenti sono 5, il montepremi totale, destinato ai vincitori a norma dell'articolo 8, è ripartito tra le cinque categorie di premi nelle seguenti proporzioni:
a) al montepremi relativo alle vincite di prima categoria va il 15 per cento del montepremi totale;
b) al montepremi relativo alle vincite di seconda categoria va il 15 per cento del montepremi totale;
c) al montepremi relativo alle vincite di terza categoria va il 20 per cento del montepremi totale;
d) al montepremi relativo alle vincite di quarta categoria va il 20 per cento del montepremi totale;
e) al montepremi relativo alle vincite di quinta categoria va il 30 per cento del montepremi totale.

L'importo destinato alle giocate vincenti di ogni singola categoria va ripartito in parti uguali fra le giocate vincenti della rispettiva categoria.
Per ciascun concorso, in mancanza di:
a) vincite di prima categoria con punti 6, il relativo montepremi andrà a sommarsi con quello della medesima categoria del concorso successivo, fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite con punti 6, fino al raggiungimento del montepremi complessivo di 50 milioni di euro;
b) vincite di seconda categoria con punti 5 più il numero complementare, il relativo montepremi:
per il 50 per cento del suo valore andrà a sommarsi con quello dei premi di prima categoria del concorso successivo;
per il restante 50 per cento sarà destinato alla formazione di una dotazione finalizzata all'incremento del montepremi di prima categoria del concorso successivo all'avvenuta assegnazione di un montepremi di prima categoria. Tale dotazione è accantonata su un apposito fondo gestito dal concessionario.

Le modalità di gestione di tale fondo sono proposte dal concessionario ed approvate da AAMS.
La quota di montepremi relativa alle vincite di prima categoria eccedente i 50 milioni di euro viene ripartita in parti uguali tra i montepremi delle categorie terza, quarta e quinta».