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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.14. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
10.14.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. L'articolo 30-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è sostituito dal seguente:
5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 rilevate annualmente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato, una quota complessivamente pari al 2,5 per cento del prelievo erariale unico, è assegnata, in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del CONI nella misura dell'i per cento e dell'ASSI nella misura dell'1,5 per cento, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento della medesima ASSI, nonché all'incremento del monte premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
3-ter. Ai giochi aventi per oggetto corse di cavalli virtuali, compresi quelli operati con apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo del 5 per cento aggiuntivo a quello di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 26. L'ulteriore prelievo è destinato al potenziamento del settore ippico ed all'organizzazione degli eventi sportivi ippici.