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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.02. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
10.02.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Illiceità dell'installazione e dell'utilizzo dei sistemi di gioco d'azzardo elettronico nei locali pubblici. Modifica all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

1. Il comma 5 dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni, di seguito denominato «regio decreto n. 773 del 1931», è sostituito dal seguente:
«5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato».

2. Le lettere a) e a-bis) del comma 6 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, sono abrogate.
3. L'alinea del comma 9 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «In materia di apparecchi e congegni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano le seguenti sanzioni:».
4. La lettera c) del comma 9 dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni di cui al comma 5, rispetto ai quali sono fatte salve le sanzioni previste dal diritto penale per il gioco d'azzardo, o non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;».
5. Il comma 9-bis dell'articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931 è sostituito dal seguente:
«9-bis. Per gli apparecchi di cui al comma 5 e per quelli per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso».