stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.6. in Assemblea riferita al C. 5109-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/04/2012  [ apri ]
1.6.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le modalità di dilazione del pagamento di cui al presente articolo, sono applicate anche ai debiti previdenziali. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, emana uno o più decreti al fine di armonizzare la normativa in tema di riscossione di crediti previdenziali alle disposizioni del presente articolo.

Conseguentemente all'articolo 3, sopprimere il comma 15.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.