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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.16. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 5103

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/08/2012  [ apri ]
1.16.

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con le seguenti:
   e) alla lettera d), le parole: «siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano presentato la domanda di autorizzazione alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 31 dicembre 2011 e che siano stati, anche successivamente a tale data, autorizzati alla medesima, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla maturazione del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2019, in base alla normativa vigente sulla contribuzione volontaria, ed alle relative disposizioni emanate dagli enti previdenziali in materia, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Per i soggetti indicati al presente punto non rileva l'eventuale prestazione di altra attività lavorativa effettuata dopo l'ottenimento dell'autorizzazione, né il mancato versamento di contribuzione volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge».