Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Validità degli accordi per la gestione di eccedenze occupazionali).
1. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale previgente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.