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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.18.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 5052

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 28/03/2012  [ apri ]
1.18.

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In tutti gli altri casi, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia del 5 per cento del capitale e sono successivamente notificate le acquisizioni al superamento delle soglie del 10, 15, 20 e 25 per cento.