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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.10. in Assemblea riferita al C. 5049

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/03/2012  [ apri ]
1.10.
inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante norme per l'elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, è inserito il seguente:
«Al di fuori dei casi previsti nei precedenti commi, il pubblico ufficiale che certifica falsamente l'autenticità di sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati non essendo presente all'apposizione della sottoscrizione ovvero forma falsamente in tutto o in parte liste di elettori o di candidati, è punito con l'arresto fino a nove mesi o con l'ammenda da 600,00 a 2.400,00 euro. Chi non possiede la qualifica di pubblico ufficiale e concorre nel reato, è punito con la stessa pena diminuita di un terzo. Ogni ipotesi di concorso formale con il reato di cui all'articolo 479 del codice penale, è esclusa».

1-ter. In deroga alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la raccolta delle sottoscrizioni per uso elettorale, cessa l'obbligo di indicare preventivamente sui moduli cartacei il nome e cognome del candidato o dei candidati, il luogo e la data di nascita di ciascuno.