Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Al commissariamento degli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si provvede, sino al 31 marzo 2013, mediante la nomina degli attuali presidenti di provincia in corso di mandato elettivo, secondo le modalità di cui all'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.