Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. I commissari degli enti provinciali il cui mandato elettivo è in scadenza sono individuati negli attuali presidenti di provincia fino al momento in cui gli organi di governo delle province saranno rinnovati secondo le modalità previste dalla legge statale di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2012.