Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Il Ministro dell'interno nomina, come commissari degli enti provinciali il cui mandato elettivo è in scadenza, gli attuali presidenti di provincia fino al momento in cui gli organi di governo delle province saranno rinnovati secondo le modalità previste dalla legge statale di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.