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Legislatura XVI

Proposta emendativa 95.01. in Assemblea riferita al C. 5025

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/03/2012  [ apri ]
95.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.
(Pagamento IVA al momento della riscossione del corrispettivo).

1. All'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: «La fattura, in deroga al principio d competenza, è registrata dal destinatario al momento del pagamento del corrispettivo».
b) Il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Unione Europea prevista dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006. In attuazione della medesima direttiva, la disposizione di cui al precedente comma 1 si applica fino al limite di volume di affari di 2 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il predetto limite può essere incrementato sulla base di successive modifiche della normativa dell'Unione europea in materia».

2. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: 13,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
3. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.