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Legislatura XVI

Proposta emendativa 71.1. in Assemblea riferita al C. 5025

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/03/2012  [ apri ]
71.1.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di consentire l'urgente avvio degli investimenti e interventi infrastrutturali, con capitali privati, di ammodernamento, ampliamento e adeguamento del sistema aeroportuale del Paese, i contratti di programma in deroga per gli aeroporti previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modifiche e integrazioni, sono approvati con il procedimento previsto dallo stesso articolo 17, comma 34-bis, previa consultazione degli utenti ai sensi della normativa vigente, nei rispetto di quanto previsto nelle relative delibere adottate dall'Ente Nazionale per l'aviazione civile, la cui approvazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, deve intervenire in forma espressa.
3-ter. Gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi quelli inseriti nell'ambito dei contratti di programma o convenzione unica previsti dalla stessa disposizione, sono considerati, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Parte II, Titolo III, Capo IV, infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto, per l'approvazione e l'esecuzione degli stessi interventi, nonché dei Piani di Sviluppo Aeroportuale, le società di gestione si avvalgono delle procedure approvative dettate dalle disposizioni di cui al periodo che precede, nonché delle disposizioni di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili.