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Legislatura XVI

Proposta emendativa 56.04. in Assemblea riferita al C. 5025

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/03/2012  [ apri ]
56.04.
inammissibile

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Semplificazioni per le cooperative edilizie).

1. L'accertamento dei requisiti soggettivi dei soci e la definizione dei rapporti con gli istituti di credito relativamente ai contributi statali assegnati alle cooperative edilizie secondo leggi anteriori alla legge 5 agosto 1978, n. 457, sono effettuati da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base del reddito personale del socio assegnatario, per tutti i procedimenti non conclusi o per i quali sia stata avanzata istanza di riesame alla data dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.