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Legislatura XVI

Proposta emendativa 39.026. in Assemblea riferita al C. 5025

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/03/2012  [ apri ]
39.026.
inammissibile

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

1. I comuni, le associazioni pro loco, gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che organizzano e allestiscono manifestazioni promozionali di carattere culturale, propagandistico, musicale, teatrale, folcloristico e sportivo, anche in forma non occasionale, ai soli fini istituzionali, quale strumento di comunicazione e di relazione socio-culturale con la comunità territoriale sono esentati dall'imposta sugli intrattenimenti dovuta alla SIAE.
2. Ai sensi del comma 1 sono esentate dall'imposta sugli intrattenimenti tutte le manifestazioni per le quali il comune, le associazioni pro loco, gli enti e le associazioni senza scopo di lucro stanziano contributi specifici, ovvero percepiscono introiti o contributi per l'allestimento dello spettacolo o la partecipazione del pubblico allo stesso.
3. Formano oggetto dell'esenzione di cui all'articolo 1 gli spettacoli che avvengono in occasione di eventi direttamente organizzati dai comuni, dalle associazioni pro loco, dagli enti e dalle associazioni senza scopo di lucro, quali:
a) spettacoli musicali veri e propri e festival di canzoni;
b) concerti di musica classica, lirica, leggera, jazz;
c) spettacoli di danza e di balletto;
d) spettacoli di arte varia;
e) concerti di bande e majorettes e rassegne di gruppi folclorici;
f) corsi carnevaleschi e rievocazioni storiche;
g) spettacoli cinematografici;
h) trattenimenti danzanti;
i) concerti.

4. Le manifestazioni di cui al comma 3 del presente articolo possono essere effettuate all'aperto, o al chiuso, purché si svolgano in locali di proprietà pubblica o privata non adibiti normalmente a manifestazioni musicali di spettacoli.
5. Non sono analogamente assoggettati al diritto d'autore né alla base di calcolo del biglietto corrispondente alla categoria di posti, i biglietti o altri titoli che consentano l'ingresso gratuito alle manifestazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
6. I soggetti eroganti gli spettacoli di cui al comma 3 sono ugualmente esentati dal pagamento del 50 per cento del biglietto comprensivo della somministrazione di alimenti o bevande o, in assenza del biglietto, del costo della somministrazione.
7. Per gli introiti costituiti da erogazioni di enti pubblici (esclusi i comuni, le associazioni pro loco, gli enti e le associazioni senza scopo di lucro), a corrispettivo di un rapporto contrattuale (sponsorizzazioni a scopo turistico, di prodotti locali eccetera), o da proventi derivanti da contributi, sovvenzioni, sponsorizzazioni erogati a qualsiasi titolo da privati, destinati in modo specifico all'allestimento della manifestazione, il compenso per diritto d'autore è dovuto su un importo pari al 30 per cento dell'ammontare globale delle erogazioni.
8. L'abbattimento forfettario, di cui al comma 7, è in ragione dell'eventuale destinazione delle erogazioni stesse a spese e ad eventi collaterali non assoggettabili a diritto d'autore.
9. Ove le erogazioni siano destinate ad altre manifestazioni non elencate al comma 3, l'importo corrispondente alla percentuale del 30 per cento, dovrà essere ripartito proporzionalmente fra tutte le utilizzazioni per le quali ricorre il pagamento del diritto d'autore, ai sensi del presente articolo.
10. Per le erogazioni in beni o servizi si tiene conto del valore corrispondente del bene o servizio prestato, con l'obbligo di esibire la documentazione utile, contabile e/o contrattualistica, per la verifica degli importi dichiarati.