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Legislatura XVI

Proposta emendativa 34.01. in Assemblea riferita al C. 5025

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/03/2012  [ apri ]
34.01.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34.1. - (Introduzione del tasso unico di costo della polizza assicurativa). - 1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni, dopo l'articolo 35, è aggiunto il seguente:
«Art. 35-bis. - (Tasso unico di costo della polizza assicurativa - Tucpa). - 1. Nell'informativa precontrattuale fornita ai clienti e nei contratti delle assicurazioni deve essere obbligatoriamente indicato il tasso unico di costo della polizza assicurativa (Tucpa) comprensivo di tutti gli elementi che concorrono al costo complessivo reale della polizza stessa in riferimento all'ammontare del premio previsto. Il medesimo Tucpa deve altresì essere obbligatoriamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ISVAP.

2. In caso d'inadempienza della disposizione di cui al comma 1, il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.