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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.1. in Assemblea riferita al C. 5025

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/03/2012  [ apri ]
20.1.
inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica, dopo la parola: «elettrici» sono aggiunte le seguenti: «e a propulsione ibrida»;
b) al primo comma, dopo la parola: «elettrico» sono inserite le seguenti: «, nonché gli autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica, per la parte di potenza relativa ai motore elettrico».
1-ter. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n, 449, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica, per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, per la parte di cavalli fiscali relativi al motore a propulsione elettrica».
1-quater. L'agevolazione disposta ai sensi del comma precedente si applica, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti gli autoveicoli ad alimentazione ibrida circolanti sul territorio nazionale.
1-quinquies. A compensazione della perdita di gettito subita dalle regioni e dalle province autonome in conseguenza delle modifiche introdotte dalla presente legge in materia di tassa automobilistica, è corrisposta la somma di 70.000 euro, da ripartire fra le regioni e le province autonome, per il 2012 e ciascuno degli anni successivi, proporzionalmente alla perdita di gettito subita da ciascuna regione e provincia autonoma.
1-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-quinquies, valutato in 70.000 euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei programmi del Ministero dell'economia e delle finanze.
1-septies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano qualora più favorevoli, per i contribuenti, rispetto alle normative regionali o provinciali vigenti nei medesimi territori.