Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 90, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo le parole: «le società» sono inserite le seguenti: «iscritte all'albo professionale inerente la professione esercitata»;
b) alla lettera b) dopo le parole: «che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a)» sono inserite le seguenti: «fatta salva l'iscrizione all'albo professionale inerente la professione esercitata».