stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 31.100. in Assemblea riferita al C. 5025

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/03/2012  [ apri ]
31.100.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. È fatto obbligo al perito assicurativo, in qualsiasi fase di accertamento o stima di qualsiasi danno, di ritirare la carta di circolazione del mezzo qualora il veicolo sia stato messo in circolazione su strada pubblica o ad essa equiparata al momento del sinistro, senza essere munito di regolare copertura assicurativa, oppure quando verifichi che il veicolo stesso non sia idoneo alla circolazione a causa del danneggiamento della scocca portante, delle sospensioni, degli organi di guida, d'illuminazione, segnalazione o sicurezza.
Con apposito regolamento il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, definirà le modalità e la modulistica da adottarsi per il ritiro della carta di circolazione, i luoghi di deposito della stessa, le modalità ed i tempi per la trasmissione alla competente Motorizzazione Civile, e le modalità per la restituzione della stessa, che nel caso di ritiro per motivi legati alla sicurezza del veicolo, dovrà comunque essere accompagnata da relazione tecnica sui ripristini e sui controlli effettuati.