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Legislatura XVI

Proposta emendativa 30.100. in Assemblea riferita al C. 5025

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/03/2012  [ apri ]
30.100.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 135 del decreto legislativo n 209 del 7 settembre 2005 dopo il comma 1 è inserito il seguente «1 bis. Per i medesimi scopi di cui al comma 1, al fine di ottimizzare il funzionamento delle banche dati necessarie ed utili per il contrasto delle frodi, è istituita una commissione consultiva con le rappresentanze di consumatori, assicuratori, iscritti nel registro unico degli intermediari e nel ruolo dei periti assicurativi. La commissione, su richiesta di una o più parti, potrà confrontarsi anche su argomenti diversi che abbiano influenza positiva sul funzionamento del sistema dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore immatricolati in Italia, e potrà invitare l'ISVAP ad adottare i provvedimenti suggeriti. La commissione è organo consultivo dell'ISVAP e del parlamento».
2-ter. All'articolo 156 del decreto legislativo n 209 del 7 settembre 2005 sono aggiunti: al comma 3, dopo la parola trasparenza «ed effettuare un aggiornamento professionale di almeno 100 ore ogni triennio» ed i commi.
2-quater. Il Perito Assicurativo iscritto al ruolo di cui al primo comma, nell'esercizio delle proprie funzioni, salvo il caso di Consulenza Tecnica di Parte in giudizi civili o penali, assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio, con i doveri e le responsabilità civili e penali derivanti da detta funzione.
2-quinquies. I Periti Assicurativi, salvo il caso di Consulenza Tecnica di Parte in giudizi civili o penali, sono tenuti a segnalare contestualmente al proprio Mandante ed all'ISVAP (che attiverà apposito applicativo informatico, di concerto con le associazioni maggiormente rappresentative della categoria) ogni informazione relativa a sinistri anomali e/o con indici di non genuità.
Con apposito regolamento l'ISVAP stabilirà le modalità di accesso dei Periti Assicurativi alle banche dati di cui all'articolo 135 del decreto legislativo n 209 del 7 settembre 2005 e successive integrazioni, eventualmente integrando il provvedimento n. 2827 del 25 agosto 2010.
2-sexies. I Periti Assicurativi che abbiano conseguito adeguata, specifica e documentata formazione, possono coadiuvare o sostituire le pubbliche autorità nel rilievo degli incidenti stradali, con le modalità e nelle forme da stabilirsi con apposito regolamento che verrà emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali.