Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 3-bis dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Le società affidatarie in house nonché tutte gli affidamenti diretti che non rientrano nelle fattispecie di cui alla lettera b), c) e d) del successivo articolo 4, comma 32, che alla data del presente decreto abbiano il bilancio degli ultimi due anni di esercizio in perdita, decadono dall'affidamento del servizio senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Analogamente decadono le società che all'approvazione del bilancio 2012 abbiano una posizione finanziaria netta superiore a 3/5 del fatturato».