Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le sezioni specializzate sono altresì composte rispettivamente da un numero non inferiore a due, quattro, sei membri, scelti tra avvocati con quindici anni di effettivo esercizio nella professione e professori ordinari di università in materie giuridiche, con almeno quindici anni nel ruolo.