Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire l'alinea con il seguente: sono aggiunti i seguenti commi.
Conseguentemente, dopo il capoverso comma 1-bis aggiungere il seguente:
«1-ter. Al fine di assicurare la funzionalità delle sezioni specializzate, le disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, non si applicano ai magistrati che esercitano funzioni giudicanti e requirenti di primo e secondo grado addetti alle sezioni e ai gruppi di lavoro specializzati».