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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.06. in Assemblea riferita al C. 5025

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/03/2012  [ apri ]
2.06.
inammissibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Condotta formalmente autorizzata).

1. Dopo l'articolo 51 del codice penale, è inserito il seguente: «Articolo 51-bis (Condotta formalmente autorizzata). - Non è punibile chi pone in essere una condotta consentita da un atto formale della pubblica amministrazione comunque denominato, anche se contrastante con la normativa di riferimento, salvo che l'atto sia conseguenza di un reato alla cui commissione Fautore della condotta autorizzata ha partecipato».
2. Dopo l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente: «Articolo 44-bis (Esclusione del reato). - Non costituisce reato la condotta autorizzata da un titolo abilitativo formale, comunque denominato, anche se contrastante con la normativa di riferimento, salvo che il titolo sia conseguenza di un reato alla cui commissione l'autore della condotta autorizzata ha partecipato».