Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Pubblicità delle aste giudiziarie).
1. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: «forme della pubblicità commerciale», aggiungere le seguenti: «Il giudice dispone, in fine, che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle emittenti televisive locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie e aventi maggiori ascolti certificati Auditel».