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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.17. in Assemblea riferita al C. 5025

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/03/2012  [ apri ]
17.17.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. Al fine di promuovere lo sviluppo di operatori indipendenti e impianti multimarca, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera, devono dismettere ad un prezzo equo, definito dall'autorità per i trasporti di cui all'articolo 36 del presente decreto, almeno il venti per cento degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui sono proprietari a singoli operatori indipendenti ovvero associati in società ovvero in cooperative.