Al comma 1 premettere il seguente:
01. Al fine di promuovere lo sviluppo di operatori indipendenti e impianti multimarca, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i proprietari di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti non possono essere in alcun modo riconducibili a soggetti che siano nel contempo o singolarmente produttori, fornitori e raffinatori.