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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.15. in Assemblea riferita al C. 5025

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/03/2012  [ apri ]
17.15.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: autorizzazione petrolifera aggiungere le seguenti: ovvero della relativa licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza.

Conseguentemente:
a) al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio con le seguenti: modalità, termini, condizioni economiche e uso del marchio sono rimesse alla preventiva negoziazione tra le parti, nel caso di gestori titolari dell'autorizzazione petrolifera, ovvero nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57. Nel caso in cui, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano stati stipulati accordi previsti dal periodo precedente, ciascuna delle parti, precedentemente individuate, può chiedere all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la definizione delle suddette condizioni economiche, secondo criteri fissati dalla medesima Autorità nel rispetto del principio di equità;
b) dopo il terzo periodo, aggiungere, in fine, i seguenti: A questo scopo i gestori degli impianti di distribuzione carburanti per uso di autotrazione possono rifornirsi liberamente, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente articolo, da qualunque produttore o rivenditore ovvero attraverso il servizio assicurato da Acquirente Unico Spa, che, allo scopo di favorire, nella fase di avvio, le condizioni più concorrenziali di approvvigionamento, assicura ai suddetti gestori degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, con modalità e condizioni sottoposte alla vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, il servizio di:
a) acquisto sul mercato nazionale ed internazionale e rivendita all'ingrosso di carburanti per uso di autotrazione;
b) affitto o acquisto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a).