Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. Dopo l'articolo 61 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, è inserito il seguente:
«Art. 61-bis. - (Prestazione di servizi multidisciplinari nel settore edilizio da parte degli esercenti la professione di geometra). - 1. Al fine di eliminare le restrizioni non giustificate alla prestazione di servizi multidisciplinari nel settore edile da parte degli esercenti la professione di geometra, sono consentite agli iscritti all'albo dei geometri e geometri laureati le seguenti attività, fermo restando le competenze già contemplate dalle vigenti leggi:
a) la progettazione, la direzione e la vigilanza di costruzioni civili in relazione ai manufatti, quand'anche richiedano l'uso di conglomerato cementizio, semplice o precompresso e con armature di ferro, che presentino volumetria pari o inferiore a 5.000 metri cubi fuori terra ed abbiano le seguenti dimensioni strutturali, con esclusione dei sottotetti, qualora adibiti a volumi tecnici, soffitte o altri locali non abitabili:
1) in zona a rischio sismico non elevato, zona sismica 3 o 4, come definita dall'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, non più di tre piani fuori terra oltre ai 2 piani interrati o seminterrati;
2) in zona a rischio sismico elevato, zona sismica 1 o 2, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, non più di due piani fuori terra, oltre ai 2 piani interrati o seminterrati;
b) la progettazione, la direzione e la vigilanza di costruzioni destinate ad attività agricole, produttive, commerciali, terziarie, ricettive e ad esse assimilabili, in relazione ai manufatti, quand'anche richiedano l'uso di conglomerato cementizio, semplice o precompresso e con armature di ferro, anche a struttura prefabbricata, che abbiano le seguenti dimensioni strutturali:
1) in zona a rischio sismico non elevato, zona sismica 3 o 4, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274: superficie coperta pari o inferiore a 10.000 metri quadrati, non più di due piani fuori terra oltre ai 2 piani interrati o seminterrati;
2) in zona a rischio sismico elevato, zona sismica 1 o 2, come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274: superficie coperta pari o inferiore a 6.000 metri quadrati, non più di due piani fuori terra oltre ai 2 piani interrati o seminterrati;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le norme per la sua attuazione».